Per il volontario dello sport c’è un rimborso forfettario, per quello del Terzo settore no. Qualcosa da chiarire al CONI con l’Agenzia delle Entrate.
Quattrocento euro al mese: è il tetto complessivo del rimborso forfettario che si può riconoscere a un volontario sportivo per le spese sostenute, anche nel proprio comune di residenza. Riguarda lo svolgimento di manifestazioni ed eventi riconosciuti da federazioni, discipline associate, enti di promozione, Coni, Cip o Sport e salute.
Si richiede che questi organismi abbiano stabilito, con proprie delibere, per quali spese e per quali attività è ammesso un rimborso. La regola viene dal decreto legge 71 del 2024, convertito con la legge 106. I rimborsi non concorrono a formare il reddito di chi li riceve, e chi li versa deve comunicare nomi e importi al Registro delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre.
Nel Terzo settore vale la regola opposta. Il Codice del 2017, all’articolo 17, vieta «in ogni caso» i rimborsi forfettari: al volontario si restituiscono soltanto le spese sostenute e documentate, oppure quelle autocertificate entro 10 euro al giorno e 150 al mese, per le tipologie di spese e di attività stabilite dall’ente. In compenso questi rimborsi non sono legati alle manifestazioni e valgono per tutta l’attività di volontariato.
Sempre più realtà sportive si sono iscritte a entrambi i registri, quello dello sport e il Registro unico del Terzo settore, spesso con l’aiuto degli enti di promozione sportiva che fanno da reti associative. Per loro le due regole sul volontariato restano da raccordare, e gli esperti che ne hanno scritto (quotidiano Il Sole 24 Ore) indicano proprio questo come il nodo più urgente. Ciro Bisogno, coordinatore degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, segnala il rischio che gli enti adottino la veste giuridica più conveniente sul piano fiscale invece di quella più adatta alla loro missione.
Mercoledì 21 ottobre, nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico, fa tappa il roadshow con cui l’Agenzia delle Entrate e l’Università Pontificia Salesiana illustrano la circolare 1/E del 2026 sul nuovo fisco del Terzo settore. Una sessione è dedicata al Terzo settore sportivo, con Ciro Bisogno e con Tiziano Pesce dell’esecutivo del Forum Terzo settore. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha annunciato un tavolo di lavoro con l’Agenzia per aiutare le società sportive ad applicare le norme fiscali e a gestire gli adempimenti.
La riforma dello sport e il Codice del Terzo settore descrivono il volontario con le stesse parole: una persona che mette a disposizione tempo e capacità «in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti».
La scheda · Le due regole a confronto
Sport dilettantistico (articolo 29 del d.lgs. 36/2021, come modificato dal dl 71/2024 convertito con la legge 106/2024):
- rimborso forfettario fino a 400 euro al mese complessivi, anche nel comune di residenza, durante manifestazioni ed eventi riconosciuti da federazioni, discipline associate, enti di promozione, Coni, Cip o Sport e salute;
- tipologie di spese e attività stabilite con delibere di questi organismi;
- comunicazione al Registro entro la fine del mese successivo al trimestre;
- il rimborso non è reddito, ma conta per superare le soglie di non imponibilità dei compensi sportivi: 5.000 euro per i contributi, 15.000 euro per le imposte.
Terzo settore (articolo 17 del d.lgs. 117/2017):
- rimborsi forfettari vietati in ogni caso;
- si rimborsano le spese effettive e documentate;
- l’autocertificazione è ammessa fino a 10 euro al giorno e 150 al mese, per le tipologie di spese e di attività stabilite dall’organo competente dell’ente;
- i rimborsi valgono per qualunque attività di volontariato.
Foto: Unsplash, Leviosa Hou

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